Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Il femminicidio è punito allo stesso modo dell’omicidio, ex art. 575 del Codice penale, in quanto non esiste una figura di reato specifica relativa all’uccisione https://bookmarkleader.com/story18505661/detalles-ficci%C3%B3n-y-reati-colletti-bianchi