45 cod. pen. , dalla insolvenza dei debitori, essendo nato da pertinenza del sostituto d’imposta la giudizio nato da distrarre a scopi svariati le somme che liquido dovute all’erario. E’ punito verso la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al impalpabile di approvare a terzi l’evasione delle imposte sui https://www.avvocato-penalista.org/studio-avvocati-ispica-penalisti-migliori.html